Il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 introduce, agli art. 31 e 32, un’indennità una tantum di 200 euro per i dipendenti, i pensionati e per altre categoria di soggetti.

Con i Messaggi n. 2397 del 13/06/2022 e n. 2505 del 21/06/2022 e la Circolare n. 73 del 24/06/2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per il recupero nell’UniEMens.

Nel Messaggio 2505/2022 e nella Circolare 73/2022, l’INPS chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro, che la retribuzione in cui riconoscere l’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di 07/2022salvo casi eccezionali in cui, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 è la retribuzione del mese di 06/2022.

Per l’erogazione da parte dei datori di lavoro, il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di 07/2022.

I datori erogano l’indennità, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di 07/2022 e gli altri requisiti dell’art. 31 del D.L. 50/2022, anche se la retribuzione di competenza di 07/2022 (o in casi eccezionali di 06/2022) risulti azzerata per eventi tutelati (es.: per CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà bilaterale, CISOA o congedi).

Nella Circolare 73/2022, l’INPS chiarisce quanto segue:

·         il periodo di riferimento per verificare la fruizione dell’esonero dello 0,8% L. 234/2021 è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della Circolare 73/2022 (in luogo del primo quadrimestre 2022 previsto dalla norma);

·         i datori di lavoro dovranno, in via automatica, erogare l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, se in forza a 07/2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 32 c. 13 e 14 del D.L. 50/2022 (il pagamento da parte dell’INPS sarà, infatti, residuale);

·         gli OTD agricoli non possono ricevere l’indennità art. 31 dai datori di lavoro; gli OTD potranno fare domanda all’INPS per l’indennità art. 32 c. 13, ricorrendo i requisiti normativi.